ROMA - La deliberazione della Giunta Regionale che determina le modalità applicative della legge sul gioco in Emilia Romagna non è retroattiva. Lo ha stabilito il Tar locale, che ha respinto i ricorsi di alcune società le quali gestiscono diverse sale sul territorio. Nel provvedimento del tribunale si legge che le delibere “sono prive di efficacia retroattiva”. Le prescrizioni infatti “si applicano dall’entrata in vigore della legge” e che “esse non sono mirate alla immediata cessazione delle attività, nel relativo procedimento contemplandosi la delocalizzazione mediante il riconoscimento di una specifica tempistica anche per la tutela della continuità occupazionale”. In aggiunta, una delibera del 2019 “ha altresì previsto un periodo di proroga di sei mesi connesso alla richiesta di delocalizzazione, che, in ragione di particolari esigenze, ciascun Comune potrà valutare essere ulteriormente prorogato per massimi ulteriori sei mesi”. Il Collegio ha però spiegato che “non per questo l’esistenza di un’autorizzazione pregressa giustifica una deroga permanente, che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute”. Per questo il Tar ha respinto i ricorsi degli operatori.

GM/Agipro

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