ROMA - I limiti orari per le sale gioco sono formalmente legittimi in quanto competenza dal Sindaco, ma non bastano ad arginare il gioco patologico. Il Tar Veneto boccia la richiesta di un esercente di Schio, in provincia di Vicenza, contro l'ordinanza sindacale che limita gli orari di apertura dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22. "Il provvedimento è scaturito a seguito di una indagine sulla realtà sociale del territorio svolta dall'Unità Locale Socio Sanitaria - si legge nella sentenza della Terza sezione - da cui emerge il costante aumento delle persone che necessitano di assistenza per patologie legate alla ludopatia, che coinvolgono non solo la singola persona, ma anche tutta la famiglia, con evidenti e inevitabili ripercussioni sulla comunità locale, dei cui bisogni, assume il Comune, il Sindaco deve farsi carico". Il provvedimento restrittivo è dunque giustificato, anche se "è certo che la misura non sia da sé idonea a risolvere il grave problema", perché "l’accesso fisico alla sala giochi è facilmente sostituibile da parte della clientela più giovane mediante quello virtuale ai siti informatici, sia ricercando all’interno del territorio regionale quelle aree in cui il gioco non sia così limitato da provvedimenti sindacali". In questo caso, comunque, l'interesse economico del ricorrente "è recessivo rispetto ai benefici derivanti dalla riduzione della patologia del gioco d’azzardo patologico". LL/Agipro
Giochi, Tar Veneto: "Limiti orari necessari per arginare comportamenti patologici"