ROMA - La Ragioneria dello Stato ha proceduto alla bollinatura del Decreto Interministeriale riguardante la “Definizione delle modalità di revoca della concessione di gioco e condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all’effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca in attuazione dell’art. 9, comma 3, del D.LGS 41/2024”
Il provvedimento stabilisce le regole per la rimozione delle cause di revoca o decadenza delle concessioni di giochi pubblici a distanza e le condizioni per il pagamento di un indennizzo ai concessionari in caso di revoca per motivi di interesse pubblico. L’indennizzo è commisurato agli investimenti residui e concesso se la revoca avviene entro i primi cinque anni dalla concessione o, in caso di sforzi significativi richiesti nei due anni precedenti. Nessun indennizzo previsto in caso di revoca durante una proroga.
Per la rimozione delle cause che giustificano il provvedimento, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli concede 60 giorni, con possibile proroga di 60 giorni in caso di difficoltà oggettive e ulteriore spostamento - sempre di 60 giorni - se le attività sono iniziate ma non completate. L’Agenzia procede con revoca o decadenza se le cause non vengono rimosse nei termini.

EMT/Agipro