ROMA - Via libera del Consiglio regionale del Lazio al subemendamento del vicepresidente Daniele Leodori all'Assestamento di bilancio, che modifica la legge regionale del Lazio sul gioco patologico, eliminando la retroattività del distanziometro dai luoghi sensibili per gli apparecchi da gioco. La proposta introduce «fasce orarie che dovranno essere stabilite dai Comuni (a cui diamo comunque delle indicazioni), il divieto di fumo e di alcol, l'adeguamento degli spazi e la riduzione dei tempi di gioco», ha spiegato in Aula la consigliera Marietta Tidei (PD). 

«Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che siano ubicate a un raggio non inferiore a 250 metri dalle aree sensibili» e che siano rispettate alcune prescrizioni, tra cui - si legge nel testo del subemendamento che Agipronews ha potuto visionare - la «riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni 30 secondi» per gli apparecchi, la separazione dello spazio dedicato a slot e vlt e il «distanziamento minimo di 2 metri tra gli apparecchi», una pausa «obbligatoria di 5 minuti delle operazioni di gioco ogni 30 minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio», l'interdizione dal gioco «ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza», il «divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco».

Il distanziometro di 250 metri dai luoghi sensibili non si applica «alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore» della legge; a queste sale «si applicano esclusivamente le limitazioni» relative alla riduzione della frequenza delle giocate, alla separazione degli spazi e al divieto di fumo.
Decisa anche «l'interruzione dell'attività degli apparecchi nelle fasce orarie individuate dai Comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a 8 ore al giorno». In attesa dell'individuazione degli parte dei Comuni, si applicheranno le fasce orarie di «otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10, per le sale giochi» mentre, negli esercizi in cui il gioco non è un'attività «esclusiva e prevalente» - e in cui non è vietato l'accesso ai minori - la fascia oraria applicata sarà di «dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico, dalle 23 alle 9, e due ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12.30 alle 14.30». In caso di violazione delle disposizioni reiterata per più di due volte, «è disposta la chiusura dell'esercizio».
Infine, il fondo per le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco è incrementato di 100mila euro per il 2023 e di 250mila euro per il 2024.
MSC/Agipro

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