ROMA – Troppi punti dubbi e tematiche che meritano “un adeguato approfondimento nella più opportuna sede”. Per questo motivo il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare di un operatore di Pistoia che aveva presentato appello contro la decisione del Tar Toscana relativa al distanziometro regionale, che prevede almeno 500 metri tra le attività di gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. L'esercente si era rivolto al tribunale amministrativo dopo il diniego, da parte della questura di Pistoia, del rilascio di una nuova autorizzazione alla raccolta di gioco, in quanto ritenuta una nuova attività e quindi soggetta alla norma regionale. Ad aprile del 2022, la precedente concessionaria dell'esercizio aveva infatti effettuato il recesso del contratto in essere; Palazzo Spada ha sottolineato che la legge regionale “equipara a 'nuovo contratto' espressamente quello che fa seguito alla 'rescissione' o alla 'risoluzione' di un precedente contratto”, ed è proprio tale aspetto che andrà approfondito nell'udienza di merito. I giudici hanno accolto proprio la richiesta dell'operatore per la "sollecita calendarizzazione" dell'udienza pubblica al Tar. È qui che dovrà essere approfondita la questione, valutando anche "la conformità della legge regionale ai parametri costituzionali e ai principi comunitari rilevanti in materia".
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