ROMA - Le chiese rientrano tra i luoghi sensibili dai quali le sale da gioco devono rispettare una distanza minima, anche quando non sono sede di oratori, di associazioni e altre forme aggregative. A sottolinearlo è il Tar dell'Emilia Romagna nella sentenza che respinge il ricorso presentato da una sala slot/videolottery di Scandiano (RE), a cui il Comune aveva imposto la chiusura o la delocalizzazione perché troppo vicina a una chiesa. Più in dettaglio, la misura registrata era di 340 metri, inferiore quindi ai 500 metri previsti dalla legge regionale contro la ludopatia. I giudici hanno respinto l'argomentazione presentata dalla società titolare della sala, secondo cui la chiesa non rientrerebbe nella categoria "luoghi di culto" perché raggiungibile solo da una strada privata, e poiché priva di oratorio e altre attività di aggregazione. Citando la relazione del Comune, il Tar ricorda che nell'edificio «viene celebrata, ogni domenica e ogni giorno della settimana, la Santa Messa: questa circostanza è sufficiente a determinare l’inclusione dell’edificio in questione nella categoria “edifici di culto”». L'operatore aveva anche contestato le finalità di prevenzione  del gioco patologico, su cui i provvedimenti del Comune «non forniscono alcun ragguaglio»; il Tar fa però presente che le disposizioni «non impediscono lo svolgimento dell’attività di scommesse sul suolo comunale ma ne inibiscono lo svolgimento solo se effettuato in prossimità dei luoghi sensibili e, dunque, le finalità di prevenzione, riduzione del rischio e contrasto alla dipendenza del gioco d’azzardo patologico vengono perseguite proprio limitando lo stesso a luoghi posti ad adeguata distanza dai luoghi sensibili». Per quanto riguarda le altre finalità previste dalla legge regionale - relative alla diffusione della cultura dell’uso responsabile del denaro e al rafforzamento della cultura del gioco misurato - «risulta chiaro che tali finalità sono imposte alle sale che operano in sedi lontane dai luoghi sensibili mentre, per le sale poste a distanza inferiore, tali finalità non sussistono perché l’esigenza primaria di lotta alla ludopatia viene raggiunta con la dislocazione» delle attività.
LL/Agipro

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