ROMA – Il Tar di Trento, con una serie di sentenze, ha respinto il ricorso di alcuni gestori di sale della provincia, che chiedevano l'annullamento dei provvedimenti con cui veniva ordinata la rimozione degli apparecchi da gioco secondo la legge provinciale del 2015. Tale norma, infatti, vieta la collocazione delle sale a una distanza inferiore ai 300 metri da determinati luoghi sensibili, come scuole o chiese. I ricorrenti contestavano, oltre ai provvedimenti, anche la perizia commissionata dal Tar e svolta dal prof. Piergiorgio Vitillo, atta ad appurare l'eventuale presenza del cosiddetto effetto espulsivo sul territorio, che precluderebbe l'insediamento di sale gioco come conseguenza della legge provinciale. “Pur muovendo diversi rilievi all’operato del verificatore” sottolinea il collegio, i ricorrenti non hanno potuto “negare che il proprio consulente ha finito per determinare la superficie delle aree potenzialmente insediabili in misura pari a 8.18 kmq del territorio comunale, ossia in una misura che risulta sostanzialmente equivalente a quella di 7.12 kmq individuata dal verificatore”. I giudici, inoltre, hanno ritenuto “priva di fondamento la tesi del consulente della parte ricorrente secondo la quale dalle aree astrattamente insediabili andrebbero comunque escluse le aree interamente residenziali, le aree universitarie e le aree già utilizzate da aziende produttive che occupano insediamenti con capannoni superiori a 20.000” metri quadrati. Il divieto di installazione degli apparecchi, infatti, “dev’essere riferito esclusivamente alla presenza dei luoghi sensibili, e quindi vi è motivo di ritenere che il verificatore correttamente, ai fini del calcolo della superficie complessiva delle aree astrattamente insediabili, non abbia tenuto conto di vincoli diversi”. E' stata poi ritenuta infondata anche la questione di illegittimità costituzionale della legge provinciale.
GM/Agipro
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