ROMA - A Reggio Emilia è impossibile delocalizzare le sale giochi sul 99% del territorio comunale, ma secondo il Tar Emilia Romagna non sussiste l'"effetto espulsivo" delle attività di settore, tenute a rispettare una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili. La decisione del tribunale amministrativo arriva nelle sentenze che bocciano i ricorsi presentate dalle società che gestiscono due punti scommesse, a cui il Comune aveva intimato lo stop per il mancato rispetto del "distanziometro" regionale. La norma contenuta nella legge anti-ludopatia prevede la possibilità di delocalizzare le attività di gioco in spazi lontani da luoghi sensibili, un punto però contestato dai ricorrenti: il problema, secondo gli operatori, è che a Reggio Emilia è impossibile trasferire l'attività rispettando i criteri della legge e le previsioni della pianificazione urbanistica. La relazione peritale presentata dagli operatori indica «l’impossibilità di delocalizzazione per il 99% del territorio comunale», ma secondo il Tar questa «conferma in realtà l'esistenza di aree idonee seppur pari ad una minuscola porzione di territorio superstite». Cinque sono le aree a disposizione, sottolineano i giudici, di cui almeno due «commercialmente fattibili». Secondo il Tar, quindi, non è dimostrata «l'impossibilità di insediamento dei propri esercizi in tale aree» e il presunto effetto espulsivo «risulta smentito».
LL/Agipro