ROMA - Il distanziometro previsto per le sale giochi non provoca l'"effetto espulsivo" delle attività di settore, poiché queste hanno la possibilità di trasferirsi in altre zone, per quanto limitate. Il Tar Emilia conferma così la legittimità della legge regionale e del regolamento del Comune di Bologna contro la ludopatia, che prevedono almeno 500 metri di distanza tra sale, apparecchi da gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. Nelle quattro sentenze pubblicate oggi, che respingono il ricorso dei gestori, i giudici portano in primo piano la questione della delocalizzazione: le delibere regionali concedono sei mesi di tempo, prorogabili di ulteriori sei mesi, alle sale per le quali è stata disposta la chiusura, ma che si impegnano a trasferire l'attività. Nella perizia tecnica presentata dalle società di gioco è emerso che la «fattibilità della delocalizzazione» viene «quasi esclusivamente rappresentata nelle zone esterne al centro urbano», per un totale di «0,39 Kmq, pari allo 0,28% del totale». «Questa Sezione - ricorda il Tar - ha di recente affermato che l’esistenza di aree idonee seppur pari ad una minuscola porzione di territorio superstite escluda di per sé il denunziato effetto espulsivo». È quindi infondata la questione di legittimità costituzionale sostenuta dagli operatori riguardo la presunta violazione del principio di libertà di stabilimento. Per i giudici, inoltre, il distanziometro può essere applicato anche alle attività già operative al momento della sua entrata in vigore: l’esistenza di un’autorizzazione precedente, conclude il Tar, non giustifica una «deroga permanente che sottragga l’operatore all’applicazione della disciplina regolamentare a tutela della salute». LL/Agipro
Giochi, Tar Emilia conferma il "distanziometro" a Bologna: delocalizzazione possibile, no a deroghe permanenti per le sale