ROMA - Il gestore di una sala giochi viene revocata la licenza di polizia con conseguente «pregiudizio» grava sull'Amministrazione «un obbligo indennitario limitato al danno emergente». È quanto ricorda in una nota l'avvocato Filippo Boccioletti, consulente dell'associazione As.Tro, a due settimane dalla sentenza con cui il Tar Aosta ha confermato la revoca dell'autorizzazione per una sala del luogo (attiva da 2011), prevedendo però un indennizzo. La sala era stata chiusa in seguito all'entrata in vigore delle norme regionali sul "distanziometro"; secondo i giudici, nel caso «di una revoca legittima» come in questo caso «non è ravvisabile alcuna responsabilità in senso proprio da parte dell’amministrazione, ma grava sulla stessa un obbligo indennitario da commisurare al solo danno emergente». Per la sala giochi in questione grava quindi l'obbligo indennitario per il «danno emergente», cioè per la perdita economica subita, ma non per il cosiddetto "lucro cessante", riferibile ai mancati guadagni dell'operatore. RED/Agipro
Giochi e distanziometro, Boccioletti (avv. As.tro): "Sull’Amministrazione grava l’obbligo di indennizzo in caso di revoca della licenza"