ROMA - Il regolamento comunale di Venezia sulle sale da gioco, che prevede almeno 500 metri di distanza tra locali e luoghi sensibili, si applica anche nel caso del cambiamento di gestione di un'attività già avviata prima della sua entrata in vigore. È quanto conferma il Consiglio di Stato nell'ordinanza che respinge l'appello cautelare presentato dalla società Mestrina Bet a cui il Comune aveva inviato una diffida all'esercizio dell'attività e la cui chiusura era stata confermata dal Tar Veneto. Il titolare del punto scommesse aveva rilevato l’attività da un altro gestore; secondo i giudici «pur essendo meritevole di approfondimento la questione interpretativa», le circostanza esposte dal Comune sulla soluzione di continuità tra le gestioni della sala «inducono a ritenere, allo stato, insussistente il requisito del "fumus boni iuris"». Il Collegio evidenza anche la rilevanza della mancanza di distanza minima rispetto a due scuole; la domanda cautelare è stata dunque respinta. LL/Agipro