ROMA - Non ci sarà risarcimento per la società titolare di una sala giochi di Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia, per la quale il Comune aveva disposto la chiusura nel 2015 per il mancato rispetto del "distanziometro" di 500 metri previsto dalla legge regionale sui giochi. Tre anni dopo la sentenza del Tar Toscana che aveva confermato lo stop dell'attività, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società, che chiedeva il risarcimento. I giudici di Palazzo Spada, ricordando che il Tar «il giudice di primo grado ha ritenuto assorbita la domanda risarcitoria dal rigetto» del ricorso, ribadisce la legittimità del provvedimento comunale. Respinte le argomentazioni della società ricorrente, tra cui la presunta "prevaricazione" del Comune sulla Questura, che invece aveva concesso l'autorizzazione dell'attività: «L’avvenuto rilascio dell’autorizzazione del questore - si legge nella sentenza - non era affatto di ostacolo all’intervento dell’ente comunale, in conformità alla previsione normativa regionale». Infine, secondo i giudici, l'Amministrazione aveva correttamente rilevato la violazione della distanza minima richiesta dai luoghi sensibili, in questo caso una chiesa e un circolo ricreativo, contrariamente a quanto sostenuto dalla società. LL/Agipro