ROMA - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Veneto approvata lo scorso settembre e recante “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”.
Fra i punti principali della legge, l'applicazione del distanziometro: è vietata la collocazione degli apparecchi in locali che si trovino ad una distanza di quattrocento metri da una serie di luoghi sensibili. Le nuove disposizioni sulle distanze minime non si applicano agli esercizi già esistenti all'entrata in vigore della legge, ma solo alle nuove aperture. Le amministrazioni comunali possono individuare criteri di riordino della rete di raccolta del gioco, tenendo conto del contesto urbano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle distanze. Gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco sono soggetti all'aliquota IRAP maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d'imposta in cui risulti l'installazione dell'apparecchio.
MSC/Agipro