ROMA - È legittima la sanzione penale per chi offre apparecchiature collegati a siti di gioco non autorizzati. È quanto ribadisce la Terza sezione penale della Corte di Cassazione sul caso sollevato da un esercente romagnolo, condannato a sei mesi di reclusione dal Tribunale di Rimini per il reato di gioco d'azzardo. Causa prescrizione, giudici supremi hanno annullato la sentenza, ma nel merito le argomentazioni presentate dall'imputato a sua difesa sono state bocciate: per i giudici non è possibile affermare che gli apparecchi trovati nel locale dell'esercente fossero dei "totem" per l'offerta di giochi promozionali e come tali punibili solo con la sanzione amministrativa. In questo caso, si legge nella sentenza, «il macchinario era illegalmente collegato a un server, non legittimamente autorizzato a predisporre giochi online e non era previsto alcun premio in termini di gadget o altri vantaggi diversi dal denaro». L'imputato era dunque «un soggetto che rivestiva il ruolo di intermediatore illecito, in quanto i giocatori, prima della riscossione del denaro eventualmente vinto, dovevano ricevere una tessera abilitativa al gioco» proprio dall'esercente. Il reato contestato, così come la pena prevista, erano dunque legittimi, dato che «è sufficiente organizzare tecnicamente il gioco di azzardo, dirigerlo ed amministrarlo, predisponendo i mezzi e le cose» senza che sia necessaria la diretta partecipazione al gioco. Anche solo agevolare la "procedura", conclude il Collegio, «integra il reato di gioco d'azzardo». LL/Agipro