ROMA - Spetta alla Questura e non ai comuni la chiusura temporanea delle attività di gioco che non rispettano i limiti orari. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione sul caso sollevato da una sala giochi di Verona, fermata per una settimana dal Comune a inizio 2016 «per non avere rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza comunale» sulla base della vecchia legge regionale. La decisione era stata ribaltata in primo grado, per poi essere confermata dalla Corte d'appello di Venezia. Tale sentenza è stata tuttavia cassata dai giudici supremi. La legge regionale sul gioco, spiega il Collegio della Seconda sezione civile, persegue «in via preminente finalità di carattere socio - sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia della legislazione concorrente». È quindi legittimo che il sindaco disciplini i limiti orari delle attività di gioco, «con la precisazione che tale disciplina si riferisce all'aspetto della tutela della quiete pubblica e della salute pubblica». Spetta invece al Questore «la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, che attiene alla prevenzione dei reati». Ne consegue l’illegittimità della chiusura «in quanto il Comune di Verona non aveva il potere di disporre la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi per non avere la società rispettato i limiti di orario».
LL/Agipro

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