ROMA - Sono state pubblicate sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata le modifiche alla legge sul gioco patologico del 2014. Le nuove norme specificano meglio i luoghi sensibili da cui far rispettare le distanze minime degli apparecchi e per stabilire una gradualità delle distanze rispetto al numero di abitanti dei Comuni. Le nuove autorizzazioni non verranno concesse nel caso di ubicazione in un raggio inferiore a 250 metri nei Comuni con residenti fino a 20 mila abitanti e a 350 metri nei Comuni con residenti superiori a 20 mila abitanti, misurati per la distanza pedonale più breve da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e socio-assistenziali, ospedali, luoghi di culto e oratori.

Tra i punti salienti del dettato normativo c'è anche il rialzo delle sanzioni, sia dal punto di vista pecuniario in caso di inosservanza delle disposizioni (da 500 a 3 mila euro e da 1000 a 6000 euro) che un ulteriore inasprimento rispetto alla reiterazione delle violazioni stesse fino alla sospensione temporanea delle attività da 20 a 60 giorni e nel caso di reiterazione per tre volte nel corso di un biennio delle violazioni stesse, alla chiusura definitiva dell’attività.

La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà inoltre approvare una regolamentazione, valida per tutta la regione, degli orari di funzionamento degli apparecchi. Nel frattempo, i titolari delle attività dove sono collocati gli apparecchi sono tenuti a comunicare al Comune competente le fasce orarie di interruzione di gioco, secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta dalla Conferenza unificata Stato-Regioni nel 2017. 

Si prevede inoltre che, anche nelle attività già esistenti, le vetrine dei locali dove sono installati gli apparecchi non potranno più essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altri oggetti che ne limitino la visibilità verso l’interno. Previsto anche il divieto di fare credito ai giocatori patologici e il divieto di ogni forma di promozione e fidelizzazione. 

Per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge, infine, «non è considerata nuova autorizzazione l’ipotesi di variazione della titolarità di esercizi, di variazione del concessionario, della nomina di un nuovo rappresentante legale e di sostituzione per guasto e vetustà di apparecchi esistenti». LL/Agipro