ROMA - Vari concessionari ricorrenti hanno contestato l’importo minimo previsto dal piano degli investimenti, ovvero 700mila euro. “E’ evidente - chiarisce il Tar Lazio - la finalità dell’ente concedente di garantire un plafond minimo di interventi, allo scopo di realizzare le finalità per le quali tali interventi sono resi obbligatori sulla base dello Schema di Convenzione (adeguamento tecnologico, sicurezza del gioco)”. Di conseguenza l’impegno finanziario minimo, che non può essere modificato, serve a garantire “sia lo Stato che gli utenti finali, in ordine al raggiungimento (e al mantenimento) di uno standard adeguato, dato che le esigenze di adeguatezza tecnologica, nei minimi, non sono ribassabili e, soprattutto, non possono essere proporzionali ai volumi di raccolta del gioco”. Questo quanto espresso in uno dei passaggi della sentenza di merito con la quale il Tar Lazio ha respinto i ricorsi di alcuni operatori che chiedevano la sospensione della gara per le concessioni del gioco online.

FRP/Agipro