ROMA - Punto a favore delle sale slot al Tar Toscana. Il tribunale amministrativo ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società titolare di una sala di Firenze a cui il Comune aveva imposto lo stop degli apparecchi da gioco per il mancato rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili (almeno 500 metri) prevista dal regolamento comunale. La questione, particolarmente delicata, riguarda l'interpretazione del principio di "nuova installazione": alle sale già operative prima dell'entrata in vigore del regolamento, il Comune permette l'attività anche a distanza inferiore di 500 metri. Diverso il caso delle nuove sale da gioco e, appunto, della nuova installazione di apparecchi: è considerata tale, ad esempio, la messa in funzione in una nuova macchina, ma anche il contratto stipulato con un nuovo concessionario. In questo caso la sala si era affidata a un nuovo noleggiatore di slot, mantenendo lo stesso contratto con il concessionario di riferimento, intervenuto "ad adiuvandum" nel procedimento con gli avvocati Luca Giacobbe e Matilde Tariciotti. Secondo il Tar, «le ragioni della parte ricorrente, in considerazione della loro peculiarità, richiedono un più approfondito esame nella sede di merito». Intanto, visto il grave rischio economico per la società titolare della sala, il provvedimento di stop disposto dal Comune è stato sospeso, in attesa dell'udienza pubblica fissata il 3 dicembre 2019. LL/Agipro
Distanziometro, Tar Toscana: "Verificare se il cambio di gestore slot rientra tra le nuove installazioni"