ROMA - L'articolo 28 del Decreto Fiscale «vieta alle società emittenti carte di credito e agli operatori bancari, finanziari e postali di trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali che operano sul territorio nazionale» e «la violazione del divieto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria». È quanto si legge nel Dossier del Servizio Studi di Camera e Senato. Le norme sono «finalizzate esplicitamente a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata. I soggetti destinatari della norma sono, come accennato, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali» che «hanno l'obbligo di non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale».
La sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tale obbligo «è compresa da trecentomila a un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata ed è irrogata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il territorio ove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale». Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni «sono fissate con uno o più provvedimenti interdirigenziali del MEF - Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli». La nuova disciplina «abroga e sostituisce quanto stabilito in materia dal decreto-legge n. 98 del 2011» che disponeva «l'obbligo - nei confronti dei medesimi soggetti destinatari della norma in esame - di segnalare il trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali» e «dettava misure sanzionatorie (di tipo pecuniario, variabili da trecentomila a un milione e trecentomila euro) per le emittenti inadempienti».
MSC/Agipro
Decreto fiscale, Servizio Studi: sanzioni da 300mila a 1,3 milioni per chi trasferisce denaro a operatori non autorizzati