ROMA - Il Governo italiano, però, non condivide questa lettura: nella memoria approntata dall’Avvocatura dello Stato, viene sottolineato come la norma sulla cessione abbia "avuto applicazione anche nei confronti dei concessionari già esistenti" poiché è stata prevista nella legge di stabilità del 2011. "La misura contestata si deve a un intervento normativo del 2010 che ha prodotto effetti anche sulle concessioni in essere, obbligando i titolari di esse a rinegoziare i rapporti convenzionali vigenti e a inserirvi la regola" poi successivamente introdotta anche con il bando Monti. La ragione di una simile norma va cercata nella necessità, da parte dello Stato, di garantire la continuità del servizio. "Essa tende ad assicurare che la cessazione dell'attività da parte di un concessionario non determini una eccessiva contrazione dell'offerta". Una motivazione che però non convince la Commissione Ue: "L'obiettivo perseguito mediante l'obbligo di cessione non risulta chiarito" né risulta chiarito "come l'obbligo di cessione in vista dell'utilizzo ulteriore contribuisca a conseguire l'obiettivo della lotta alla criminalità e di contenimento del gioco d'azzardo".  LL/Agipro