ROMA - La Corte d’Appello di Palermo ha definitivamente annullato la sanzione amministrativa di 20mila euro inflitta al titolare di un esercizio commerciale di Modica, in provincia di Ragusa, chiudendo un procedimento avviato nel 2018 per la presunta installazione di apparecchi che consentivano ai clienti di accedere a giochi online. La decisione segue la recente sentenza n. 104/2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma del decreto Balduzzi su cui si fondava l’intera contestazione, determinando di fatto la caduta della base giuridica del provvedimento.

Nel 2018 l’Amministrazione aveva emesso un’ordinanza-ingiunzione da 20mila euro nei confronti del titolare del locale, contestando la violazione della norma che vietava la messa a disposizione, negli esercizi pubblici, di apparecchiature che consentissero il gioco a distanza, prevedendo specifiche sanzioni poi recepite dalla Legge di Stabilità 2016.

Il Tribunale di Palermo, in primo grado, aveva rigettato il ricorso dell’esercente nel 2020. Infatti, durante un controllo della Guardia di Finanza, erano stati rinvenuti tre avventori intenti a partecipare a giochi virtuali riconducibili alle slot machine. Tuttavia, con la sentenza n. 104/2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma contenuta nel Decreto Balduzzi, in contrasto con i principi di ragionevolezza, di libertà economica e di tutela della proprietà privata (art. 3, 41 e 42 Cost.), nonché con l’art. 117 della Costituzione in relazione alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo) e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La decisione d’incostituzionalità ha comportato automaticamente la caduta della correlata multa.
A seguito della sentenza della Consulta, l’Amministrazione ha provveduto “all’annullamento in autotutela dell’ordinanza-ingiunzione e alla restituzione dei beni sequestrati”, depositando la relativa documentazione in giudizio.

Preso atto della nuova situazione normativa, la Corte d’Appello di Palermo ha rilevato la “sopravvenuta cessazione della materia del contendere”, ritenendo che non sussistesse più alcun interesse alla prosecuzione del processo.

FRP/Agipro