ROMA - Le norme sul "distanziometro" non tutelano l'ordine e la salute pubblica, ma determinano solo un effetto espulsivo del gioco, ponendo un "mero divieto" a un settore comunque legale. È quanto hanno sostenuto i legali delle società Gilupi e Chiriatti, che gestiscono delle agenzie di scommessa, davanti ai giudici della Corte Costituzionale, nell'udienza sulla legittimità delle distanze minime stabilite dalla legge regionale della Puglia del 2013.

La questione è nata dal ricorso di due società di scommesse a cui è stato impedito il trasferimento del punto vendita, perché i nuovi locali non rispettavano il limite minimo di 500 metri dai luoghi sensibili.

Per i ricorrenti, la legge violerebbe una serie di principi costituzionali (sicurezza, salute, libertà di iniziativa economica e di legittimo affidamento), scavalcando la competenza statale con un regolamento "proibizionista" che farebbe della Regione "la monopolista sulla materia". L’applicazione della normativa regionale in assenza degli strumenti di raccordo e pianificazione dal decreto Balduzzi - che al suo interno prevedeva anche la determinazione di distanze minime a livello nazionale - di fatto inciderebbe del tutto ingiustificatamente sui valori costituzionali. "Con l'attuale distanziometro - hanno spiegato gli avvocati delle due società - il 97% del territorio di Bari e il 99% di quello di Melendugno (sede delle due sale scommesse, ndr) non sarebbe idoneo". I ricorrenti chiedono dunque che la Consulta dichiari illegittima la norma. La sentenza è attesa entro un mese.

LL/Agipro