ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare la legge della Regione Toscana sulla “Prevenzione della ludopatia”. La decisione si riferisce alle ultime modifiche del testo, apportate nel maggio scorso e che riguardano un unico punto, contenuto nel Preambolo. Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Stefano Scaramelli (Pd), aveva riformulato il punto 3 del Preambolo, in questo modo: «La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la potestà di adottare misure volte alla prevenzione e al contrasto del gioco d’azzardo patologico». Ma la formulazione era stata ritenuta inaccettabile dal Viminale, perché attribuiva alle Regioni «una generica competenza in materia di prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico». In pratica, il punto poteva determinare una interferenza regionale rispetto alla potestà esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. Per evitare l'impugnazione governativa della legge, Scaramelli ha presentato un nuovo testo, che ripristina quasi integralmente la formulazione originaria del 2013 e che recita: «La Corte Costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011 n° 300 e 11 maggio 2017 n° 108, ha riconosciuto alle Regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia». Un passo indietro che ha consentito alla legge di passare il vaglio ministeriale e di non essere impugnata dal Consiglio dei Ministri.

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