ROMA - Il "distanziometro" previsto dal Comune di Salerno per sale e apparecchi da gioco vale anche per le sale scommesse. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato sul caso sollevato da un esercente a cui la Questura aveva negato l'autorizzazione per l'apertura di una sala, sulla base del regolamento comunale che prevede almeno 150 metri tra punti di gioco e luoghi sensibili come scuole e chiese. La Terza sezione ha bocciato l'argomentazione del ricorrente, secondo cui il regolamento non sarebbe valido per le sale scommesse perché la sua disciplina prevede «il funzionamento delle sale da gioco pubbliche per l'uso di apparecchi automatici». Lo scopo del regolamento, scrivono i giudici nell'ordinanza, è però quello «di contrastare la tentazione del gioco d’azzardo nei confronti di soggetti psicologicamente più vulnerabili della popolazione». L'articolo 10 che introduce le distanze minime sembra invece «doversi riferire anche al centro di raccolta di scommesse della società istante che, al pari delle sale da gioco, susciterebbe, nei confronti degli alunni dell’istituto scolastico, la tentazione tipica del gioco d’azzardo e cioè la suggestione di poter conseguire, attraverso di esso, vincite e facili guadagni». In attesa dell'approfondimento nella fase di merito, il regolamento in questione «sembra riferirsi, nel complesso, a ogni attività che implica il gioco o la scommessa, come si evince, del resto, dalle sue premesse» e la richiesta cautelare di sospensione della norma va dunque respinta. LL/Agipro