ROMA - La gestione delle sale scommesse è equiparabile a quella delle sale da gioco e dunque i Comuni sono legittimati a regolarne l’attività. Così il Consiglio di Stato ha respinto in una sentenza il ricorso di un esercente di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, diffidato dal continuare l’attività per il mancato rispetto delle distanze minime dai luoghi sensibili, previste sia dal regolamento comunale che dalla legge regionale. Secondo il ricorrente “il potere conferito alle amministrazioni comunali di individuare distanze minime da luoghi sensibili si riferisce alle sale pubbliche da gioco per cui la diffida impugnata, fondata su una norma secondaria che ha esteso l’ambito di applicazione delle distanze minime anche ai centri di raccolta delle scommesse, sarebbe illegittima”. Per i giudici della Quinta sezione, però, “in ambito nazionale, e in particolare ai fini della tutela della salute, l’attività di gestione delle scommesse lecite è parificata alle sale da gioco”. La legge del Veneto su cui si basa la normativa comunale “non può che essere riferita ad entrambe le attività, fonti entrambi di rischi di diffusione della ludopatia”. LL/Agipro