ROMA - Anche le sale scommesse sono tenute a rispettare il distanziometro previsto dalla legge regionale della Liguria sui giochi. A stabilirlo è il Consiglio di Stato nella sentenza che accoglie il ricorso presentato dal Ministero dell'Interno e ribalta il giudizio di primo grado. Il caso era stato sollevato da un esercente, a cui la Questura di Genova aveva negato la licenza per l'apertura di una sala scommesse perché troppo vicina a una scuola. La legge regionale del 2012, invece, prevede almeno 300 metri di distanza dai luoghi sensibili come chiese e istituti scolastici. Il Tar Ligure aveva accolto il ricorso dell'esercente, secondo cui la norma regionale prevede il "distanziometro" solo per le sale da gioco, ma non specifica l'applicazione anche ai centri di raccolta scommesse. «Si tratta di una conclusione non condivisibile», scrive oggi il Consiglio di Stato. La distinzione tra sale da gioco e centri di raccolta delle scommesse «non comporta che i limiti distanziometrici non si applichino alle seconde». Proprio i giudici di Palazzo Spada, con una sentenza di dicembre 2016, avevano ribadito che «ai fini della tutela della salute, l’attività di gestione delle scommesse lecite», prevista dall’articolo 88 del testo unico di pubblica sicurezza, «è parificata alle sale da gioco» che sono invece disciplinate dall'articolo 86. «Le norme attuative della singola legge regionale, pertanto, devono essere interpretate secondo una interpretazione logica e sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite a entrambe le attività». Il distanziometro va quindi applicato anche alle sale scommesse, anche se la legge regionale sembra riferirsi solo alle "sale da gioco". LL/Agipro
Giochi in Liguria, Consiglio di Stato: il distanziometro vale anche per i centri scommesse, irrilevante la distinzione dalle sale da gioco