ROMA - Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è tornato a pronunciarsi sulla proroga delle concessioni Bingo per il biennio 2023-2024, accogliendo nuovi ricorsi e ribadendo la sua illegittimità per incompatibilità con il diritto europeo.
La decisione si inserisce all’interno del quadro giuridico tracciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza del 20 marzo 2025, che ha dichiarato “non conformi alla direttiva 2014/23/UE” le proroghe delle concessioni senza gara e i relativi meccanismi di determinazione del canone.

I giudici hanno accolto i ricorsi contro i provvedimenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativi alla proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2023 e all’introduzione del corrispettivo una tantum maggiorato del 15%.
Secondo il Tar, “le proroghe contestate non sono in linea con il diritto UE, in quanto hanno comportato una modifica alle concessioni non consentita dalla direttiva citata, benché ciò non implichi che durante il regime di proroga non sia dovuta l’applicazione di un canone o di un corrispettivo”.
Il Tribunale richiama inoltre il principio per cui “la determinazione del canone forfetariamente stabilito dal legislatore nazionale in modo fisso per tutti i concessionari, a prescindere dai rispettivi fatturati, non è compatibile con l’art. 43 della direttiva 2014/23/UE”.
Di conseguenza, è stata disapplicata la normativa nazionale e annullati gli atti attuativi di Adm.

Il Tribunale Amministrativo ha inoltre ribadito che, pur in presenza di una proroga illegittima, “l’illegittimità della proroga non esime il concessionario dal versamento all’Erario di un’indennità”, precisando tuttavia che tale importo non può essere determinato in modo rigido e uniforme, ma deve essere comparato ai ricavi e ai fatturati degli operatori.

FRP/Agipro

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