ROMA - Indizi insufficienti e necessità cautelari inesistenti: è quanto ha rilevato la Corte di Cassazione sul caso di un'associazione di promozione sociale con sede in provincia di Prato, sequestrata dal Tribunale locale a fine 2019. Al titolare era stato contestato di aver gestito una bisca clandestina all'interno dei locali, «agevolando il gioco d'azzardo illegale». Il Collegio della Terza sezione penale ha però rilevato delle criticità dei provvedimenti del Gip e del Tribunale del Riesame, che aveva confermato il sequestro preventivo. Il decreto in questione «è stato giustificato con motivazione priva di autonoma valutazione, sia del quadro indiziario, sia delle esigenze cautelari». In particolare, non sono stati indicati «in alcun modo, neppure sinteticamente, né le condotte contestate né gli atti di indagine sulla base dei quali sono stati ritenuti sussistenti gli indizi della loro realizzazione, e neppure le specifiche e concrete ragioni che hanno reso necessaria l'apposizione del vincolo reale»; inoltre, non c'è «alcuno specifico riferimento agli atti di indagine». Per la Cassazione, dunque, c'è una «ineliminabile lacuna presente nel provvedimento» della misura cautelare, «del tutto priva della necessaria autonoma valutazione degli elementi a carico». Il ricorso del titolare dell'associazione è stato quindi accolto e il decreto di sequestro è stato annullato senza rinvio. LL/Agipro