ROMA - L’autorizzazione della Questura è necessaria per l’attività di raccolta delle scommesse. È quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentato dal gestore di una sala in provincia di Genova contro la condanna - per raccolta abusiva - arrivata dal tribunale e dalla Corte di Appello del capoluogo. L’indagato ha sostenuto che il bookmaker estero per cui operava avrebbe subito l’illegittima esclusione dai bandi di gara, e da ciò deriverebbe la mancanza della licenza di polizia; in più, il punto scommesse di cui è titolare figura nell’elenco dei centri condonati con la sanatoria prevista dalla legge di stabilità 2015. Argomentazioni che i giudici non hanno ritenuto valide: “Il fatto contestato - si legge nella sentenza - risulta accertato il 31 gennaio 2012, quindi anteriormente al bando Monti”, che secondo il ricorrente avrebbe discriminato il bookmaker. Inoltre, “a contestazione, pur menzionando il capo di imputazione anche l'assenza della concessione della AAMS, si impernia in realtà sull'assenza di licenza di polizia”. L’assenza di tale licenza, continua il Collegio, “non deriva dalla posizione dell'allibratore cui l'imputato si rapportava, allibratore che all'epoca non aveva concessione in Italia per l'attività che svolgeva relativamente alle scommesse. Quel che incide è il fatto che l'imputato non aveva mai chiesto, fino al 31 gennaio 2012, la licenza in questione”. L’assenza della richiesta, concludono i giudici, “rende del tutto inconferente anche il richiamo della sanatoria disposta dalla legge di stabilità 2015”. LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: licenza di polizia imprescindibile per attività di raccolta