ROMA - Senza regolarizzazione fiscale i centri scommesse collegati a un bookmaker senza autorizzazione non possono continuare l’attività. Così ha stabilito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione contro la decisione del Tribunale di Siena di annullare il sequestro di un ctd estero. Il Collegio ricorda che nella legge di stabilità 2015 - che ha introdotto per la prima volta il condono fiscale per i bookmaker senza concessione - viene fatta una distinzione tra i centri che hanno versato le somme previste per l’emersione (comma 643 della legge) e quelli che invece hanno solo presentato l’autodenuncia della propria attività (comma 644). Nel primo caso, il ctd ha il diritto di continuare l’attività, ma “tali principi non possono trovare applicazione nel caso di specie, in cui non vi è stata la regolarizzazione fiscale con versamento dei 10 mila euro previsti”. Ne consegue che “l’attività dei soggetti di cui al richiamato comma 644 non può essere ritenuta consentita, poiché si tratta di un’attività che, a differenza dei soggetti che hanno aderito al regime di regolarizzazione di cui al comma 643, non è stata sottoposta ad alcuna sanatoria, essendo ogni efficacia sanante espressamente esclusa dalla stessa formulazione del comma 644, il quale prevede la persistente illiceità penale dell'attività in questione”. LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: “Senza regolarizzazione fiscale i centri esteri non possono continuare l’attività”