ROMA - La richiesta per la licenza di polizia è necessaria per svolgere l’attività di raccolta scommesse, anche in mancanza di concessione statale. È quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che respinge il ricorso presentato dai titolari di una sala collegata a un bookmaker senza concessione. I due imputati erano stati condannati dalla Corte di Appello di Catania a quattro mesi di reclusione per esercizio abusivo di scommesse. La mancata richiesta per la licenza contestata ai due ricorrenti non può essere giustificata dalla circostanza che sarebbe stata comunque negata, vista l’assenza di concessione del bookmaker: “Lo svolgimento dell’attività di raccolta scommesse, da parte di persona che non abbia richiesto l’autorizzazione di polizia ed agisca per conto di un allibratore estero privo di concessione, integra, indipendentemente dalla illegittimità del mancato rilascio di quest’ultima, il reato di esercizio abusivo di scommesse”. A uno dei due imputati la Corte ha riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, ma ha dichiarato inammissibile il resto del ricorso. LL/Agipro