ROMA - Nei centri scommesse sprovvisti delle necessarie autorizzazioni non è possibile raccogliere direttamente gioco, in caso contrario il titolare dei punto vendita commette il reato di intermediazione e di raccolta abusiva. È quanto ha ribadito la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che respinge il ricorso presentato da un esercente campano. L’imputato, titolare di un centro collegato a un bookmaker senza concessione, era stato condannato dalla Corte di Appello di Salerno, nonostante l’adesione alla regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità 2015. In questo caso, secondo i giudici supremi, la sanatoria non può influire sul giudizio: «L’attività svolta dall'imputato non era limitata alla mera trasmissione al concessionario delle scommesse effettuate dai clienti posto che l’indagato svolgeva una vera e propria attività illecita di intermediazione, raccogliendo direttamente le scommesse», che è «chiaramente vietata del vigente regolamento» anche quando è svolta per un bookmaker autorizzato. La Cassazione ricorda infine che la sanatoria dei centri scommesse non autorizzate non prevedeva «l’estinzione o la non perseguibilità del reato eventualmente derivante dalle condotte pregresse poste in essere». LL/Agipro
Scommesse, Cassazione: «Intermediazione è reato anche per centri condonati»