ROMA - La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso presentato dalla titolare di un centro scommesse estero non autorizzato contro il decreto di sequestro preventivo del locale emanato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (in provincia di Caserta). “Il provvedimento impugnato ha posto in evidenza  - si legge nella sentenza dei giudici - che la ricorrente non si limitava a mettere a disposizione dei clienti i personal computer collegati alla rete e i conti utenti su cui addebitare gli importi”, e dunque semplicemente a trasmettere le scommesse al bookmaker, “ma esercitava in prima persona una vera e propria attività di
intermediazione e raccolta delle scommesse”. La questione della presunta discriminazione della società “non è rilevante, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero puro offerto da operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativo va individuata direttamente in capo all'operatore italiano”. Per questo motivo il ricorso è stato rigettato. LL/Agipro