ROMA - La raccolta delle scommesse è subordinata alla concessione statale e alla licenza di pubblica sicurezza, e non basta sostenere la presunta discriminazione del bookmaker per continuare a raccogliere giocate. E’ quanto ha ribadito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di un centro scommesse di Taranto. I fatti risalgono al 2013, quanto il ricorrente era stato condannato a quattro mesi di reclusione per aver raccolto scommesse senza possedere la concessione. Una mancanza dovuta, secondo quanto sostenuto davanti alla Corte, alla esclusione discriminatoria dal bando Bersani dell’operatore straniero a cui faceva riferimento. “Non è stata dimostrata in concreto l'effettiva discriminazione nel diniego della concessione - spiegano però i giudici - né sono stato allegati gli elementi di fatto per accertarlo, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per disapplicare il diniego della concessione”. La Corte ricorda poi le “plurime violazioni” del ricorrente, “in forma professionale, stabile e organizzata che impediscono di ravvisare la particolare tenuità del fatto”. LL/Agipro