ROMA - La Terza sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal titolare di un centro scommesse senza autorizzazione pugliese, condannato dal Tribunale di Lecce a quattro mesi di reclusione per raccolta abusiva di giocate. Per i giudici supremi l’attività del centro non consisteva solo nella messa a disposizione dei clienti del collegamento internet necessario per scommettere, ma costituiva una vera e propria attività di intermediazione, vietata dalla legge. Inoltre l’argomentazione dell’indagato - secondo cui il bookmaker estero per cui operava avrebbe subito l’illegittima esclusione dai bandi di gara, e da ciò deriverebbe la mancanza della licenza di polizia - non è stata accolta dai giudici. “L’assenza di richiesta dell'autorizzazione  - si legge nella sentenza - esclude in radice la possibilità per il giudice di valutare la presunta discriminazione”. LL/Agipro