ROMA - Offrire biglietti di lotterie istantanee che promettono premi, ma che in realtà assicurano vincite in denaro, configura il reato di gioco abusivo e truffa ai danni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato: è quanto si legge in una sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, che ha confermato la condanna della corte di Appello di Imperia, nei confronti della titolare di un locale commerciale. Nel negozio venivano offerti biglietti senza l’autorizzazione dei Monopoli, ingannando “numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l'obbligo di corrispondere all'Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie”.
I biglietti venivano venduti senza nessun abbinamento ad altri beni, come cartoline o ricariche telefoniche, riportavano date di scadenza già trascorse e indicavano “fantomatiche vincite in euro”. All’interno dello stesso locale era presente un cartello “che pubblicizzava una precedente vincita di mille euro”. Una modalità di vendita “truffaldina” e non autorizzata. L’entità dei premi promessi, si legge ancora nella sentenza, “esclude all'evidenza la marginalità economica della lotteria gestita dalla ricorrente”.
Chiara la posizione “dell'Amministrazione dei Monopoli come soggetto danneggiato e truffato, essendo evidente che fin dall'origine l'acquisto dei biglietti secondo modalità apparentemente legittime fosse fraudolento, in quanto finalizzato al loro impiego distorto, elusivo dei diritti economici dell'Amministrazione sulle lotterie istantanee”. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente dovrà inoltre pagare 1500 euro alla Cassa delle Ammende.
PG/Agipro