ROMA - Servono “indici esteriori significativi” per provare che la dipendenza da gioco abbia indotto a commettere una serie di reati. Lo sottolinea la Settima sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza che dichiara inammissibile il ricorso presentato da un indagato riconosciuto colpevole dai Tribunali di Milano e Monza per i reati di indebito utilizzo di carte di credito ed evasione. L’“affermata dipendenza dal gioco d’azzardo” non è stata ritenuta un’attenuante dai giudici supremi: tale argomentazione “presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, e tale situazione è ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie”. La ludopatia attiene alla “inesplorabile interiorità psichica” del soggetto, “e deve essere ricavata di regola da indici esteriori significativi”. Indici che in questo caso non costituivano un piano omogeneo e sistematixo da parte dell’imputato: “Il giudice ha rilevato - concludono i giudici - che tra i delitti è intercorso un periodo di tempo non breve, che nell'ambito di esso l’indagato aveva patito una detenzione (che di norma costituisce una frattura nel tessuto delle precedenti deliberazioni) e che il delitto di evasione dagli arresti domiciliari non poteva ritenersi connesso alla peculiare natura degli altri reati”. LL/Agipro
Cassazione: gioco patologico è attenuante per reati solo se “significativo”