ROMA – Riguardo alla posizione di Gaetano Letizia ed Enrico Brignola, il Tribunale Federale Nazionale non ritiene di poter ravvisare “una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, in quanto non risultano ricorrere quegli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti dalla giurisprudenza endofederale ed esofederale per raggiungere lo standard probatorio minimo, proprio del processo sportivo”. Lo si legge nelle motivazioni pubblicate dal TFN riguardo alla sentenza che ha portato alla squalifica di Christian Diego Pastina (due anni) e Francesco Forte (nove mesi), oltre che al proscioglimento di Gaetano Letizia ed Enrico Brignola, tutti e quattro inizialmente accusati di aver effettuato scommesse sul calcio.

Sia Pastina che Pasquale Pio Covino, accusato di essere uno dei 'prestanome' dei giocatori per le giocate, hanno dichiarato esplicitamente che Letizia abbia “effettuato, direttamente o loro tramite, scommesse su gare di calcio ma si limitano solamente a sostenere che quest’ultimo usava i conti gioco a loro intestati, che ricaricava periodicamente tramite vari metodi di pagamento, per la propria attività di scommettitore mai negata dallo stesso che anzi ha evidenziato come fosse solito effettuare scommesse su giochi ad esito istantaneo”.

La mancanza di prove dell'illecito è evidenziata nonostante Letizia venga citato nel documento federale come “soggetto afflitto da una gravissima forma di ludopatia certificata dalla ASL di Salerno” e “dallo stesso ammessa in sede di interrogatorio”. Come scrive il Tribunale, però, analizzando le giocate effettuate dal calciatore è emerso come queste fossero concentrate esclusivamente sui cosiddetti “quick game” o giochi istantanei. Di tutte le puntate effettuate da Letizia sul conto di Covino “non è dato ravvisarne una sola che abbia ad oggetto una gara calcistica”.

GM/Agipro

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