ROMA - L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito un canone provvisorio di 2.800 euro al mese per i concessionari del gioco del Bingo, valido fino al 31 dicembre 2026. Lo stabilisce una determinazione direttoriale - firmata dal direttore centrale dei giochi Mario Lollobrigida - nella quale si precisa che la misura si applica anche ai concessionari che non avevano impugnato l’atto originario annullato dal Tar Lazio. Nel documento si legge: “Oggetto della presente determinazione è l’esercizio del potere dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di determinarsi in ordine alla provvisoria individuazione dell’indennità a carico dei concessionari che, pur non avendo impugnato l’atto dell’Ufficio Bingo prot. 43702 del 10 gennaio 2025, sono destinatari degli effetti del relativo annullamento giudiziale, nel rispetto dei principi individuati dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20.3.2025 nelle cause riunite da 728 a 730/2022 e del vincolo conformativo derivante dalle sentenze che hanno definito i ricorsi citati”.
Il provvedimento arriva a seguito di un lungo contenzioso giuridico iniziato con la proroga tecnica delle concessioni, scadute nel 2020, e successive modifiche legislative che avevano innalzato il canone mensile fino a 7.500 euro. Il Tar Lazio e il Consiglio di Stato hanno più volte sottolineato la necessità di determinare l’indennità in proporzione ai fatturati reali dei concessionari, bilanciando vantaggi e svantaggi derivanti dalla proroga delle concessioni. Il Tribunale ha ribadito la sospensione della proroga tecnica e la sua incompatibilità con il diritto europeo, come affermato dalla sentenza del 20 marzo 2025 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
L’obiettivo della proroga onerosa è sempre stato quello di garantire la continuità delle entrate erariali e contrastare il gioco illegale, consentendo ai concessionari di proseguire le attività in via transitoria, anche dopo la scadenza naturale delle concessioni.
L’indennità provvisoria di 2.800 euro mensili si basa sul canone originario previsto dalla legge 147/2013, già ritenuto dai giudici sufficiente a evitare situazioni di pericolo eccessivo (“periculum in mora”) per l’amministrazione. La misura resta temporanea fino all’adozione del provvedimento definitivo, che determinerà il rapporto finale tra Adm e concessionari.
FRP/Agipro
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