ROMA - Il Tar Sardegna conferma la decisione della Questura di Cagliari che ha negato una nuova licenza all’ex titolare di un punto scommesse, perché troppo vicina a luoghi sensibili e quindi in violazione della Legge regionale della Sardegna in materia di prevenzione e contrasto alla ludopatia. 

La ricorrente, chiedendo l’annullamento del provvedimento della Questura, sosteneva che si trattasse solo della prosecuzione di un’attività già autorizzata nel 2017 e contestava l’applicazione del limite di distanza di 500 metri dai cosiddetti “luoghi sensibili”, previsto dalla Legge Regionale del 2019. A tal riguardo, tuttavia, il Tribunale Amministrativo ha chiarito che la revoca della licenza originaria del 2017 ha determinato una sospensione definitiva con il precedente titolo e che, pertanto, la nuova istanza presentata dalla ricorrente rientra pienamente nell’ambito applicativo della normativa vigente: “Non sussiste alcuna applicazione retroattiva della Legge regionale del 2019 nel caso che occupa, posto che essa aveva ormai del tutto perduto efficacia e perciò l’applicazione alla nuova istanza è legittima e doverosa, essendo norma vigente al momento della richiesta”.

Infine, sulla questione del rispetto delle distanze dai luoghi sensibili, il Tar - richiamando una sentenza del Consiglio di Stato del 2016 - ha ribadito che il cosiddetto “distanziometro” si applica anche alle agenzie di scommesse, così come alle sale da gioco, a tutela della salute pubblica e della prevenzione della ludopatia: “Le norme attuative della singola legge regionale devono essere interpretate secondo una logica sistematica e, malgrado le espressioni letterali impiegate, non possono che essere riferite ad entrambe le attività, fonti entrambe di rischi di diffusione della ludopatia”.

FRP/Agipro

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