ROMA – Una scuola dell'infanzia rientra quindi tra i luoghi sensibili previsti dalla normativa della Regione Emilia-Romagna sul contrasto alla ludopatia. È pertanto legittimo il divieto di esercizio delle sale da gioco entro il raggio di 500 metri. Con questa motivazione, il Tar dell'Emilia-Romagna ha respinto il ricorso presentato da una società contro i provvedimenti con i quali il Comune di Bologna ha disposto la chiusura di una sala giochi e scommesse, ritenuta troppo vicina alla scuola dell'infanzia 'Girotondo'.
Il Tribunale ha confermato la correttezza della mappatura dei luoghi sensibili approvata dal Comune, richiamando la disciplina regionale e le indicazioni operative che includono espressamente le scuole dell'infanzia nel sistema di istruzione. È stata quindi ritenuta legittima la classificazione della scuola 'Girotondo' come luogo sensibile ai fini della valutazione del ricorso. I giudici hanno inoltre escluso l'illegittimità del diniego di ulteriori proroghe per la prosecuzione dell'attività, rilevando che la società ricorrente aveva già beneficiato di tutti i rinvii possibili – compresi quelli legati all'emergenza Covid – per procedere alla delocalizzazione dell'esercizio.
Respinta, infine, anche la contestazione sulla presunta disparità di trattamento tra operatori economici: il Tar ha chiarito che le misure di maggiore tutela si applicano solo a chi ha già trasferito la propria attività e venga successivamente penalizzato dall'individuazione di nuovi luoghi sensibili. Non possono invece beneficiarne gli operatori che, come nel caso esaminato, non avevano ancora delocalizzato la sala giochi.
FP/Agipro