ROMA – Il pagamento della concessione per il gioco del bingo non è dovuta nei periodi di chiusura forzata a causa della pandemia. A ribadirlo è il Tar del Lazio, accogliendo il ricorso di un operatore contro le determine dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con cui si richiedeva il pagamento di tali canoni. Il Collegio ha evidenziato la non debenza dei canoni per i periodi che vanno dall'1 al 14 giugno 2020 e dal 26 ottobre 2020 fino a tutto il mese di giugno 2021. Il ricorso, spiega il tribunale, va quindi accolto “nella sola parte in cui si richiede il pagamento dei canoni concessori relativamente ai periodi in cui l’attività del bingo non poteva essere tout court esercitata in ossequio alla vigenza di provvedimenti che si imponevano comunque ai concessionari e che hanno determinato la sospensione dell’attività”.

GM/Agipro

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