ROMA - Il regolamento del Mef sulla vendita dei prodotti da fumo viola «il principio di uguaglianza e ragionevolezza» nei punti in cui equipara la «disciplina delle distanze e dei requisiti di redditività» tra rivendite ordinarie e speciali, come quelle ubicate nelle sale bingo. È quanto si legge nella sentenza del Consiglio di Stato sul caso sollevato dalla società Hbg - rappresentata dall’avvocato Cino Benelli - a cui nel 2015 è stata bocciata la richiesta di apertura di una rivendita speciale di generi di monopoli in una sala di Catania. Il Collegio della Quarta sezione mette in evidenza i diversi criteri di cui il regolamento del 2013 tiene conto per l’apertura di rivendite ordinarie e quelle speciali. «Risulta evidente la diversità dei principi specifici dettati» per le due tipologie di rivendita. Dunque, data la differenza di presupposti e di requisiti richiesti per l’apertura delle rivendite speciali, è «evidente l’irragionevole applicazione di regole identiche a soggetti e situazioni in posizione differenziata, posto che le rivendite speciali “in altri luoghi” sono istituibili dove, in mancanza delle condizioni per rivendite ordinarie e patentini, sussiste un’esigenza del servizio collegata alla frequentazione di quei luoghi da parte di una utenza particolare», concludono i giudici. LL/Agipro