ROMA - Rinvio davanti alla Corte di Giustizia Europea per la società Uniq Group. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, si legge in una nota della società, ha riconosciuto "l’illegittimità" del bando 2012, in merito all'esclusione dello stesso operatore maltese. "I temperamenti e i criteri indicati dall’AAMS in sede di richiesta d’interazione documentale hanno reso inesorabile l’esclusione", si legge nel provvedimento, posto che, a dimostrazione della verifica economico finanziaria, la Uniq Group avrebbe dovuto necessariamente depositare “due” dichiarazioni le quali “certificassero in modo non generico senza alcuna formulazione specifica da utilizzare né un contenuto minimo il credito di cui gode il soggetto partecipante a dimostrazione della sua affidabilità patrimoniale ed economica, fatta salva ogni valutazione discrezionale da parte della Commissione aggiudicatrice". Ne deriva - proseguono ancora i giudici del Tribunale calabrese - che il bando di gara, le regole amministrative allegate ed il provvedimento di esclusione - disponendo che la capacità economico finanziaria potesse essere dimostrata a pena di esclusione, unicamente mediante dichiarazione di due istituti bancari, omettendo di indicare i criteri alternativi ai ricavi oppure ulteriori e diversi temperamenti, nell’ipotesi in cui il candidato non fosse in grado di acquisire le informazioni mediante dichiarazioni bancarie - erano illegittimi per violazione dei principi di trasparenza, con chiara valutazione del diritto comunitario. Il Collegio, dunque, ritiene che l’Amministrazione doveva obbligatoriamente indicare, in modo specifico, i criteri alternativi, considerati idonei ed utili a comprovare il requisito, così da consentire comunque un’efficace attestazione.
RED/Agipro