ROMA - Con il ricorso al TAR e poi al Consiglio di Stato, la Stanley International Betting Limited e Stanley Malta Limited avevano chiesto l'annullamento del bando di gara del 2012 per l'affidamento in concessione di 2.000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici, attraverso l'attivazione della rete fisica di negozi di gioco, da cui erano state escluse. Stanley lamenta il contrasto della norma – e del conseguente bando di gara - con le sentenze della Corte Comunitaria “Placanica” e “Costa-Cifone” a causa di discriminazioni nei confronti dei nuovi entranti, rispetto alla durata delle nuove concessioni, (di soli 40 mesi, laddove le precedenti concessioni avevano avuto durata di 12 e 9 anni). Secondo l’operatore estero, Aams avrebbe dovuto revocare le precedenti concessioni ed indire una nuova gara basata sui principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione. Nel quesito inviato a Lussemburgo prima della propria decisione, il Consiglio di Stato aveva chiesto se il diritto UE consenta che “vengano poste in gara concessioni di durata inferiore a quelle in passato rilasciate, laddove la detta gara sia stata bandita al fine di rimediare alle conseguenze derivanti dall'illegittimità dell'esclusione di un certo numero di operatori dalle gare precedenti” e se “l'esigenza di riordinare il sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni costituisca giustificazione adeguata di una ridotta durata delle concessioni poste in gara rispetto alla durata delle concessioni in passato attribuite”. NT/Agipro
Scommesse, tra pochi minuti la sentenza della Corte Ue sul bando per 2000 agenzie: per lo Stato una gara da 70 milioni (2)