ROMA  - Il Tar Lazio dichiara inammissibile il ricorso presentato da una società estera contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in merito alla gara per l’affidamento delle concessioni per il gioco a distanza. 
In particolare, la società ha contestato le clausole escludenti - presenti nel bando - relative alla regolarità fiscale dei partecipanti e le clausole di decadenza dalla concessione, in caso di successivo accertamento dell’irregolarità.

La società ricorrente - già concessionaria per il gioco online - ha sostenuto che le clausole escludenti sarebbero discriminatorie, perché verrebbero applicate a suo danno in relazione a contenziosi fiscali e penali derivanti dall’uso in passato dei Ctd (centri trasmissione dati) per il gioco fisico in Italia. Parte appellante ha citato, dunque, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, che riconosceva il diritto degli operatori stranieri a esercitare attività di gioco in Italia tramite Ctd, e considerava discriminatori i precedenti bandi italiani.

Secondo il tribunale, il ricorso è inammissibile e comunque infondato, poiché la società non è stata ancora esclusa dalla gara e, in secondo luogo, perché le clausole censurate non prevedono l’esclusione automatica, "ma è rimessa alla valutazione della stazione appaltante (qualora Adm ritenga che lo stesso abbia commesso gravi violazioni)”. Non risulta quindi un atto lesivo concreto da impugnare e l’interesse risulta solo ipotetico e futuro, non attuale.

La ricorrente aveva chiesto la cancellazione dal ruolo o il differimento dell’udienza (fissata d’ufficio per il 7 maggio 2025), per via della prossimità del termine di presentazione delle offerte (30 maggio). Tuttavia, il Tar Lazio ha rigettato entrambe le istanze, rilevando che la causa era stata fissata d’ufficio e che non sussistevano motivi eccezionali per un differimento.

Il Tar definisce anche l’infondatezza nel merito, poiché le clausole prevedono esclusioni solo in presenza di violazioni fiscali gravi e definitive, come da Codice dei Contratti. La società non contesta il principio generale della regolarità fiscale, ma la sua eventuale applicazione al proprio caso specifico, di conseguenza - precisa la sentenza - questo non è sufficiente per annullare la clausola stessa.

Il Tar Lazio precisa in conclusione: “Il bando di gara costituisce un atto amministrativo generale, rivolgendosi a tutti i concorrenti potenzialmente interessati a concorrere per l’assegnazione delle concessioni di gioco a distanza”, pertanto se la società partecipasse alla gara, dovrà essere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a valutare se risulti integrata una delle "fattispecie espulsive contestate da parte ricorrente".

FRP/Agipro