ROMA - Oltre alle contraddizioni emerse dagli studi a supporto del regolamento comunale di Firenze, il Tar Toscana sottolinea anche la “completa assenza di una qualche considerazione degli interessi dei gestori, alla luce del principio di proporzionalità”. Una lacuna che potrebbe aprire la strada alle richieste di risarcimento danni da parte di gestori ed esercenti. “Il sostanziale unilateralismo dell’atto impugnato (che considera solo le esigenze di prevenzione della ludopatia) e la mancanza completa di una qualche considerazione degli interessi contrapposti appaiono poi ancora più rilevanti, in un contesto in cui l’importanza percentuale della riduzione oraria imposta agli esercenti (due terzi) e l’esiguo numero di ore rimaste a disposizione (solo 4) portano a ritenere concreto il pericolo che la disciplina limitativa possa risolversi nella pratica interdizione di un’attività che, al contrario, continua ad essere permessa dallo Stato”, concludono i giudici.

“Le sentenze dimostrano che è necessaria un’istruttoria adeguata per procedere a un regolamento così restrittivo sui giochi - spiega Cino Benelli, avvocato di otto ricorrenti - La documentazione esibita dal Comune, invece, consisteva in una nota di due pagine a firma del direttore dell’azienda Usl Toscana Centro dove si faceva un generico riferimento a non meglio precisati studi americani, senza addurre alcun elemento riferito in modo specifico al territorio comunale, e senza differenziare tra prodotti di gioco”. LL/Agipro