ROMA - Secondo la Easyworld, le richieste dei Monopoli partivano da un presupposto errato. La società, hanno spiegato i legali nell’udienza di ieri, non rientra nelle previsioni del comma 1, articolo 3 del disciplinare sulla sanatoria, sui soggetti che “per la raccolta delle scommesse, si avvalgono di sistemi informatici non collegati con il totalizzatore nazionale” e che sono tenuti “a comunicare al concessionario di Stato prescelto per il collegamento ovvero al fornitore del servizio di connettività, per il successivo riversamento ai sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi a tutte le operazioni inerenti alla raccolta”. La Easy World apparterrebbe invece alla fattispecie descritta nel comma 2, sui soggetti che “non si avvalgono di sistemi informatici” e che sono tenuti “a registrare” (e non a comunicare) i dati relativi alle operazioni di raccolta. Per la società il compito di acquisire i dati spettava dunque ai Monopoli. LL/Agipro
Scommesse, Tar Lazio accoglie ricorso Easyworld contro stop alla raccolta (2)