ROMA - Per l'Avvocatura di Stato, invece, la posizione del bookmaker senza concessione non è uguale a quella di un operatore con concessione e la questione è infondata. Il sistema concessorio tutela il consumatore attraverso un complesso sistema di controllo. Un "monitoraggio" costante che non esiste per i bookmaker al di fuori del circuito autorizzato. Tale differenza è l'elemento essenziale che smentirebbe i dubbi di costituzionalità. Se fosse tassato il bookmaker, la possibilità di controllo e il mantenimento del gettito non sarebbe rispettata.

"Per un soggetto come Stanley, senza stabile organizzazione in Italia, l'unica possibilità di raccogliere scommesse è tramite le ricevitorie, che dunque sono parte integrante e determinante per la raccolta di", ha sostenuto l'Avvocatura. Le provvigioni, in breve, dipendono dall'attività imprenditoriale, influenzano le quote e dunque i centri di trasmissione sono tenuti a pagare l’imposta unica. La decisione della Consulta è attesa entro un mese.
LL/Agipro