ROMA - Spetta al giudice ordinario decidere sulle controversie relative «a indennità, canoni e altri corrispettivi» tra amministrazione e concessionari. È quanto si legge nella sentenza della Corte di Cassazione sui lodi ippici, con la quale sono stati accolti i ricorsi delle agenzie ippiche storiche. «In tema di concessioni di pubblici servizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto successiva all'aggiudicazione sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario - riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi - al quale spetta di giudicare sulle questioni inerenti all'adempimento e/o all'inadempimento della concessione con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli obblighi dell'amministrazione e del concessionario».
Al giudice ordinario spetta anche «valutare, in via incidentale, la legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo».
Per le Sezioni unite civili è invece confermata la giurisdizione del giudice amministrativo nei casi in cui «non si verta nell'ambito di un rapporto paritetico tra le parti, ossia allorquando l'amministrazione, sia pure successivamente all'aggiudicazione definitiva, intervenga con atti autoritativi incidenti direttamente sulla procedura di affidamento». Più in dettaglio, le controversie attribuibili alla giurisdizione amministrativa sono quelle relative «a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, e alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore». LL/Agipro